Perché l’Organismo è decisivo
Per l’esonero dalla responsabilità non basta adottare il Modello 231: il compito di vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza, e di curarne l’aggiornamento, deve essere affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b, d.lgs. 231/2001). Inoltre l’ente deve dimostrare che l’Organismo non ha omesso la vigilanza o non l’ha svolta in modo insufficiente (lett. d).
Chi può farne parte
La legge lascia margini di scelta:
- negli enti di piccole dimensioni i compiti dell’Organismo possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente (art. 6, comma 4);
- nelle società di capitali le funzioni possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione (art. 6, comma 4-bis).
Nelle realtà più strutturate è frequente un Organismo collegiale con componenti esterni che coprono competenze diverse – penalistiche, aziendali, contabili – così da garantire indipendenza rispetto a chi gestisce le aree a rischio.
Autonomia reale, non solo sulla carta
La Cassazione ha chiarito che l’Organismo deve avere reale autonomia e indipendenza e che la conformità del modello alle linee guida di categoria non impedisce al giudice di verificarne in concreto l’efficacia (Cass. pen., sez. VI, n. 37119/2012). Deve essere autonomo rispetto ai vertici, ma non può avere funzioni di gestione (Cass. pen., sez. VI, n. 23401/2022): chi controlla non deve controllare se stesso.
Allo stesso tempo l’Organismo sorveglia il modello, non sostituisce il datore di lavoro: non gli spetta, per esempio, la gestione dei sistemi di sicurezza dei macchinari (Cass. pen., sez. IV, n. 18413/2022).
Cosa fa in concreto
- riceve i flussi informativi che il modello impone alle funzioni aziendali (art. 6, comma 2, lett. d);
- svolge verifiche periodiche sulle aree a rischio secondo un piano annuale;
- segnala all’organo amministrativo le violazioni e le esigenze di aggiornamento del modello, anche dopo modifiche organizzative o normative (art. 7, comma 4);
- partecipa alla formazione del personale e documenta la propria attività con verbali e relazioni periodiche.
Errori da evitare
- nominare componenti che dirigono le stesse aree che dovrebbero controllare;
- non dotare l’Organismo di un budget autonomo per verifiche tecniche;
- non tenere traccia delle riunioni e delle verifiche: in giudizio la vigilanza va dimostrata;
- lasciare il modello fermo per anni mentre l’azienda e il catalogo dei reati cambiano.
Conclusioni
L’Organismo di Vigilanza è ciò che trasforma il modello da documento a sistema. Possiamo assistere l’impresa nella scelta della composizione, nel regolamento di funzionamento e nella definizione dei flussi informativi. Per un preventivo sul percorso puoi scriverci da qui.
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