Modello 231

Organismo di Vigilanza: composizione, compiti e responsabilità

Senza un Organismo di Vigilanza effettivo il Modello 231 non protegge l’impresa. Chi può farne parte, cosa deve fare e cosa dice la Cassazione sulla sua autonomia.

Organismo di Vigilanza: composizione, compiti e responsabilità

Perché l’Organismo è decisivo

Per l’esonero dalla responsabilità non basta adottare il Modello 231: il compito di vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza, e di curarne l’aggiornamento, deve essere affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b, d.lgs. 231/2001). Inoltre l’ente deve dimostrare che l’Organismo non ha omesso la vigilanza o non l’ha svolta in modo insufficiente (lett. d).

Chi può farne parte

La legge lascia margini di scelta:

  • negli enti di piccole dimensioni i compiti dell’Organismo possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente (art. 6, comma 4);
  • nelle società di capitali le funzioni possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione (art. 6, comma 4-bis).

Nelle realtà più strutturate è frequente un Organismo collegiale con componenti esterni che coprono competenze diverse – penalistiche, aziendali, contabili – così da garantire indipendenza rispetto a chi gestisce le aree a rischio.

Autonomia reale, non solo sulla carta

La Cassazione ha chiarito che l’Organismo deve avere reale autonomia e indipendenza e che la conformità del modello alle linee guida di categoria non impedisce al giudice di verificarne in concreto l’efficacia (Cass. pen., sez. VI, n. 37119/2012). Deve essere autonomo rispetto ai vertici, ma non può avere funzioni di gestione (Cass. pen., sez. VI, n. 23401/2022): chi controlla non deve controllare se stesso.

Allo stesso tempo l’Organismo sorveglia il modello, non sostituisce il datore di lavoro: non gli spetta, per esempio, la gestione dei sistemi di sicurezza dei macchinari (Cass. pen., sez. IV, n. 18413/2022).

Cosa fa in concreto

  • riceve i flussi informativi che il modello impone alle funzioni aziendali (art. 6, comma 2, lett. d);
  • svolge verifiche periodiche sulle aree a rischio secondo un piano annuale;
  • segnala all’organo amministrativo le violazioni e le esigenze di aggiornamento del modello, anche dopo modifiche organizzative o normative (art. 7, comma 4);
  • partecipa alla formazione del personale e documenta la propria attività con verbali e relazioni periodiche.

Errori da evitare

  • nominare componenti che dirigono le stesse aree che dovrebbero controllare;
  • non dotare l’Organismo di un budget autonomo per verifiche tecniche;
  • non tenere traccia delle riunioni e delle verifiche: in giudizio la vigilanza va dimostrata;
  • lasciare il modello fermo per anni mentre l’azienda e il catalogo dei reati cambiano.

Conclusioni

L’Organismo di Vigilanza è ciò che trasforma il modello da documento a sistema. Possiamo assistere l’impresa nella scelta della composizione, nel regolamento di funzionamento e nella definizione dei flussi informativi. Per un preventivo sul percorso puoi scriverci da qui.

Newsletter
Legality Focus

Ogni due settimane, in 5 minuti: passaggio generazionale, holding, risanamento d’impresa e patti di famiglia.

Iscrizione con conferma via email, cancellazione in ogni momento.

Torna agli approfondimenti