La responsabilità dell’ente
Con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 la società risponde direttamente di una serie di reati – i cosiddetti reati presupposto – commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. La disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica; ne restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici non economici (art. 1).
Secondo l’art. 5, il reato può essere commesso da due categorie di persone:
- soggetti apicali: chi ha funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità autonoma, oppure esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- sottoposti: chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza degli apicali.
L’ente non risponde se queste persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La Cassazione ha chiarito che interesse e vantaggio sono criteri alternativi: l’interesse si valuta prima del fatto, il vantaggio dopo (Cass. pen., sez. VI, n. 54640/2018). Nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro il vantaggio può consistere anche nel risparmio di spesa ottenuto non investendo nella prevenzione (Cass. pen., sez. IV, n. 39615/2022).
Il modello come causa di esonero
Se il reato è commesso da un apicale, l’ente non risponde se prova che (art. 6):
- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie;
- la vigilanza sul modello e il suo aggiornamento sono affidati a un organismo con autonomi poteri di iniziativa e controllo, l’Organismo di Vigilanza;
- l’autore ha eluso fraudolentemente il modello;
- l’Organismo non ha omesso o svolto in modo insufficiente la vigilanza.
Se il reato è commesso da un sottoposto, l’ente risponde quando il reato è stato reso possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza; obblighi che si considerano rispettati se l’ente aveva adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo (art. 7).
Cosa deve contenere
Il contenuto minimo è fissato dall’art. 6, comma 2. Il modello deve:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere protocolli specifici per la formazione e l’attuazione delle decisioni;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire i reati;
- prevedere obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle misure;
- prevedere i canali di segnalazione interna e il divieto di ritorsione previsti dalla disciplina sul whistleblowing (art. 6, comma 2-bis).
Il modello va calibrato sulla natura, sulla dimensione e sul tipo di attività dell’impresa (art. 7, comma 3), e la sua efficace attuazione richiede verifiche periodiche e aggiornamenti quando emergono violazioni significative o cambia l’organizzazione (art. 7, comma 4). Per questo un modello copiato da un fac-simile difficilmente regge a un esame in giudizio.
Come lo valuta il giudice
La giurisprudenza più recente fonda la responsabilità dell’ente sulla colpa di organizzazione, che deve essere provata dall’accusa. L’idoneità del modello si giudica con una “prognosi postuma”: il solo fatto che il reato sia stato commesso non dimostra che il modello fosse inadeguato (Cass. pen., sez. VI, n. 23401/2022; Cass. pen., sez. II, n. 41030/2025). Le linee guida delle associazioni di categoria sono un riferimento utile ma non esaustivo: conta la verifica in concreto.
Cosa si rischia senza modello
Le sanzioni sono la sanzione pecuniaria (sempre applicata, da 100 a 1.000 quote), le sanzioni interdittive, la confisca del prezzo o del profitto e la pubblicazione della sentenza (artt. 9, 10 e 19). Le interdittive comprendono l’interdizione dall’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Possono essere applicate anche in via cautelare (art. 45).
Le condanne ex d.lgs. 231 pesano anche sulle gare: il divieto di contrattare con la PA comporta l’esclusione automatica (art. 94, d.lgs. 36/2023) e i reati 231 rientrano tra i gravi illeciti professionali (art. 98).
Quando conviene adottarlo
La legge non impone in generale l’adozione del modello, ma ci sono situazioni in cui diventa di fatto indispensabile: partecipazione a gare pubbliche, accesso a contributi e finanziamenti, attività con rischi rilevanti per la sicurezza o l’ambiente, appartenenza a gruppi o rapporti con clienti che richiedono la compliance 231 ai fornitori. Adottarlo dopo un problema è possibile – un modello idoneo adottato prima del dibattimento, insieme al risarcimento del danno e alla messa a disposizione del profitto, evita le sanzioni interdittive (art. 17) – ma costa di più e protegge di meno.
Conclusioni
Il Modello 231 non è un adempimento formale: è un sistema di regole costruito sui processi reali dell’impresa. Se vuoi capire come impostarlo per la tua azienda, puoi richiedere un preventivo: ti rispondiamo entro 24 ore lavorative.
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