Introduzione
Il regime PEX (Participation Exemption) consente alle società di capitali di beneficiare dell’esenzione del 95% sui dividendi percepiti e sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Requisiti per il regime PEX
Ininterrotto possesso: La partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione.
Classificazione tra immobilizzazioni finanziarie: La partecipazione deve essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso dopo l’acquisto.
Residenza fiscale: La partecipata deve essere residente in uno Stato non a fiscalità privilegiata.
Esercizio di attività commerciale: La partecipata deve esercitare effettivamente un’attività commerciale (non holding passiva).
Applicazione ai dividendi
I dividendi percepiti da partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito solo per il 5%. Il 95% è esente da imposizione.
Ritenute estere: Le ritenute subite all’estero sui dividendi non sono detraibili né rimborsabili, rappresentando un costo definitivo.
Applicazione alle plusvalenze
Le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate sono esenti al 95%. Solo il 5% concorre alla formazione del reddito imponibile.
Minusvalenze: Sono deducibili solo per il 50% del loro ammontare.
Holding e regime PEX
Le holding possono beneficiare pienamente del regime PEX, ottimizzando la fiscalità sui flussi di dividendi e sulle operazioni di riorganizzazione del gruppo.
Conclusioni
Il regime PEX rappresenta un pilastro della fiscalità delle partecipazioni in Italia, incentivando gli investimenti azionari e semplificando le operazioni di riorganizzazione societaria.
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