Cessione azienda

Cessione d'azienda vs cessione di quote: quale struttura scegliere

Quando si decide di vendere un’attività imprenditoriale, una delle scelte più importanti riguarda la struttura dell’operazione: cedere l’azienda o il ramo d’azienda,…

Cessione d'azienda vs cessione di quote: quale struttura scegliere

Introduzione

Quando si decide di vendere un’attività imprenditoriale, una delle scelte più importanti riguarda la struttura dell’operazione: cedere l’azienda o il ramo d’azienda, oppure cedere le partecipazioni nella società che esercita l’attività. Questa scelta ha implicazioni rilevanti sul piano civilistico, fiscale, giuslavoristico e della responsabilità. Comprendere le differenze è fondamentale per selezionare la struttura più vantaggiosa.

Cessione di azienda: aspetti civilistici

La cessione di azienda è disciplinata dagli artt. 2555 e ss. c.c. e comporta il trasferimento di un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.

Forma: La cessione deve risultare da atto scritto (scrittura privata autenticata o atto pubblico) per le aziende commerciali. Per le aziende di rilevante valore, è opportuno l’atto pubblico per consentire la trascrizione.

Divieto di concorrenza: Salvo patto contrario, chi aliena l’azienda deve astenersi per cinque anni dall’iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela (art. 2557 c.c.).

Successione nei contratti: L’acquirente subentra automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, salvo che abbiano carattere personale (art. 2558 c.c.). Il terzo contraente può tuttavia recedere entro tre mesi se sussiste giusta causa.

Crediti e debiti: Per il trasferimento dei crediti è sufficiente l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese (art. 2559 c.c.). Per i debiti, l’acquirente risponde solidalmente con l’alienante dei debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili (art. 2560 c.c.).

Cessione di quote: aspetti civilistici

La cessione di partecipazioni comporta il trasferimento della titolarità delle quote o azioni della società che esercita l’attività d’impresa.

Forma: La cessione di quote di S.r.l. richiede l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata (art. 2470 c.c.). La cessione di azioni di S.p.A. non quotate avviene mediante girata autenticata.

Continuità giuridica: La società mantiene la propria soggettività giuridica. Non vi è successione nei rapporti giuridici, che rimangono in capo alla società.

Limiti statutari: Lo statuto può prevedere clausole di prelazione, gradimento o mero gradimento che limitano la circolazione delle partecipazioni.

Profili fiscali: tassazione del venditore

La fiscalità è spesso il fattore determinante nella scelta della struttura.

Cessione di azienda

Plusvalenza tassabile: La plusvalenza realizzata (differenza tra corrispettivo e valore fiscale dell’azienda) concorre alla formazione del reddito d’impresa ed è tassata con le aliquote ordinarie (IRES 24% + IRAP).

Rateizzazione: La plusvalenza può essere rateizzata in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (art. 86 TUIR). Questa facoltà riduce l’impatto fiscale immediato.

Riduzione del 40%: Le piccole imprese (ricavi fino a 7 milioni di euro) possono beneficiare di una riduzione del 40% della plusvalenza se l’attività è stata svolta per almeno 5 anni.

Cessione di quote

Regime PEX: Le plusvalenze realizzate da società di capitali sulla cessione di partecipazioni qualificate (detenute ininterrottamente per almeno 12 mesi in società commerciali) sono esenti al 95% (art. 87 TUIR). Solo il 5% concorre alla formazione del reddito imponibile.

Regime del risparmio amministrato: Per le persone fisiche non in regime d’impresa, la plusvalenza è tassata con imposta sostitutiva del 26%.

Persone fisiche in regime d’impresa: La plusvalenza concorre alla formazione del reddito d’impresa e viene tassata secondo le aliquote IRPEF progressive.

La cessione di partecipazioni è quindi generalmente più vantaggiosa dal punto di vista fiscale, specialmente per le società che possono beneficiare del regime PEX.

Profili fiscali: posizione dell’acquirente

Cessione di azienda

Ammortamento del goodwill: L’eventuale avviamento iscritto dall’acquirente è fiscalmente ammortizzabile in quote costanti nel limite di un diciottesimo del valore (art. 103 TUIR). Questo beneficio fiscale riduce il carico tributario futuro.

Step-up degli asset: Gli asset acquisiti sono iscritti al valore di acquisto, generando maggiori ammortamenti fiscalmente deducibili.

Cessione di quote

Assenza di step-up: I valori fiscali degli asset rimangono invariati nella società. Non si genera quindi alcun beneficio fiscale da ammortamento per l’acquirente.

Operazioni di reorganization: L’acquirente può successivamente procedere a operazioni di fusione o conferimento per realizzare uno step-up fiscale, ma con costi e complessità aggiuntive.

Responsabilità per le passività

Cessione di azienda

Debiti aziendali: L’acquirente risponde solidalmente con l’alienante dei debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili (art. 2560 c.c.).

Debiti tributari: Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997, l’acquirente risponde in solido con il cedente per il pagamento delle imposte dovute in relazione all’anno in cui è avvenuta la cessione e ai due precedenti.

Passività occulte: Una due diligence accurata e adeguate dichiarazioni e garanzie contrattuali sono essenziali per limitare l’esposizione dell’acquirente.

Cessione di quote

Assenza di responsabilità diretta: L’acquirente non assume responsabilità personale per i debiti della società, che rimangono in capo alla società stessa.

Rischio di perdita dell’investimento: Se emergono passività rilevanti, l’acquirente rischia di perdere il valore dell’investimento, ma la sua responsabilità è limitata al valore delle quote acquistate (salvo eccezioni come la revocatoria fallimentare).

Protezione contrattuale: Le dichiarazioni e garanzie del venditore e i meccanismi di price adjustment o escrow proteggono l’acquirente dal rischio di passività occulte.

Profili giuslavoristici

Cessione di azienda

Trasferimento automatico: I rapporti di lavoro si trasferiscono automaticamente all’acquirente (art. 2112 c.c.). L’acquirente subentra nei diritti e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.

Responsabilità solidale: Il cedente e il cessionario sono responsabili in solido per i crediti dei lavoratori maturati al tempo del trasferimento.

Procedura di informazione e consultazione: Nelle aziende con più di 15 dipendenti, occorre attivare la procedura sindacale di cui all’art. 47 L. 428/1990.

Cessione di quote

Invarianza dei rapporti: I rapporti di lavoro rimangono invariati, essendo la società datrice di lavoro a non modificarsi.

Assenza di obblighi procedurali: Non sono necessarie procedure sindacali, salvo che la cessione si inserisca in un’operazione di riorganizzazione aziendale.

Quale struttura scegliere

La scelta tra cessione di azienda e cessione di partecipazioni dipende da molteplici fattori:

Convenienza fiscale per il venditore: La cessione di partecipazioni è generalmente più vantaggiosa, specialmente con il regime PEX.

Convenienza fiscale per l’acquirente: La cessione di azienda offre il vantaggio dell’ammortamento del goodwill e dello step-up degli asset.

Gestione delle passività: La cessione di partecipazioni consente di limitare la responsabilità dell’acquirente, trasferendo il rischio delle passività occulte al venditore attraverso meccanismi contrattuali.

Profili regolamentari: In alcuni settori regolamentati, la cessione di azienda può richiedere nuove autorizzazioni, mentre la cessione di partecipazioni mantiene le licenze in capo alla società.

Complessità operativa: La cessione di partecipazioni è generalmente più semplice e rapida da eseguire.

Strutture ibride

In alcuni casi è possibile strutturare operazioni che combinano elementi di entrambe le strutture:

Conferimento e cessione: L’azienda viene conferita in una newco e immediatamente si cedono le partecipazioni della newco. Questa struttura può consentire di ottenere il meglio di entrambe le soluzioni.

Scissione parziale: Si scinde il ramo d’azienda oggetto di cessione in una newco e si cedono le partecipazioni della newco.

Conclusioni

La scelta tra cessione di azienda e cessione di partecipazioni è una decisione strategica che richiede un’attenta valutazione degli aspetti fiscali, legali e operativi. Non esiste una soluzione universalmente preferibile: la struttura ottimale dipende dalle specifiche circostanze dell’operazione, dagli obiettivi delle parti e dal contesto di settore. Un’accurata pianificazione con il supporto di consulenti legali e fiscali specializzati è fondamentale per massimizzare il valore dell’operazione e minimizzare i rischi.

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